Valore Legale della firma elettronica in Italia
In Italia, una firma autografa non è necessariamente richiesta per rendere legalmente valido un contratto firmato. L'Italia ha riconosciuto le firme elettroniche nel 2005 con l'approvazione del PbEG L 13, noto anche come Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) o Decreto legislativo n. 82/2005. Il CAD ha preso molto in prestito dalla Direttiva UE (1999/93/CE) che disciplinava le firme elettroniche nell'Unione Europea. Nel luglio 2016, l'Italia ha sostituito la Direttiva UE con il Regolamento (UE) n. 910/2014, noto come Regolamento eIDAS.
Oltre al Regolamento eIDAS e al DAC, l'Italia utilizza il Codice Civile Italiano per disciplinare le firme elettroniche e personalizzarle ulteriormente a livello nazionale. Ad esempio, il Codice Civile Italiano consente alle parti di fornire documenti firmati elettronicamente, autentici e validi come prova ammissibile in tribunale.
L'eIDAS riconosce tre tipi di firme: la firma elettronica semplice (SES), la firma elettronica avanzata (AES) e la firma elettronica qualificata (QES). La QES è la più sicura ed è considerata simile a una firma autografa. Richiede al fornitore del servizio di utilizzare un dispositivo di creazione riconosciuto dall'UE e di rilasciare un certificato.
Il DAC riconosce una firma aggiuntiva denominata Firma Digitale (DS), che richiede due chiavi crittografiche: una privata del firmatario e una pubblica del destinatario.
Per una consulenza sulle firme elettroniche, consultare un professionista legale.
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