Accordo di partnership
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Il presente Contratto di partnership (il "Contratto") viene stipulato il 1 del Gennaio, 2021 (la "Data di esecuzione") da e tra le seguenti Parti:
A. I partner desiderano associarsi come partner negli affari.
B. Il presente Contratto stabilisce i termini e le condizioni che regolano i Partner all'interno del Partenariato.
IN CONSIDERAZIONE e come condizione per la stipula del presente Accordo da parte dei Partner e di altre considerazioni di valore, il cui ricevimento e la cui sufficienza sono riconosciute, le Parti del presente Accordo convengono quanto segue:
Articolo I | Creazione di partnership |
In base al presente Contratto, i Partner stipulano una società in nome collettivo (la "Associazione") in conformità con le leggi dello Stato di Liguria.
I diritti e gli obblighi dei Partner saranno stabiliti nell'Uniform Partnership Act dello Stato di Liguria (la "Legge") salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto.
Articolo II | Nome della partnership |
Il nome della partnership sarà partnership commerciale.
Article III | Scopo della partnership |
La Partnership è costituita per il seguente scopo:
scopo economico
Articolo IV | Termine |
L'esistenza della partnership inizierà il Wednesday, April 14, 2021 e continuerà fino allo scioglimento di comune accordo o per effetto di legge.
Articolo V | Luogo di attività della partnership |
La sede principale dell'Associazione sarà situata al seguente indirizzo o in un altro luogo che i Soci possono designare di volta in volta:
partnership commerciale
Articolo VI | Contributi in conto capitale |
Il capitale della partnership iniziale sarà $ 27000 (ventisettemila). Ciascuno dei soci contribuisce al capitale dell'Associazione, in contanti, proprietà o servizi nel valore concordato, come segue:
Nome del Partner | Contributo | Valore di contribuzione |
Marco Rossi | 12000 | 12500 |
{nomeDel20} | 14000 | 14500 |
Tutti i contributi al capitale sono definitivi a meno che tutti i partner non diano il consenso scritto di recesso.
Articolo VII | Interesse e proprietà |
L'interesse di proprietà dei partner nella partnership sarà il seguente:
Nome del partner | Interesse di proprietà |
Marco Rossi | 46.30% |
Andrea Totti | 53.70% |
Articolo VIII | Profitti e perdite |
Gli utili e le perdite nette dell'Associazione, sia a fini contabili che fiscali, matureranno e saranno sostenuti dai Partner in quote proporzionate (la "Distribuzione di profitti e perdite"). I profitti e le perdite saranno contabilizzati da un contabile determinato dai Partner per l'Associazione. Le perdite saranno addebitate dal conto del partner se il partner non ha saldo nel suo conto dei redditi.
Articolo IX | Voto |
Gli affari della società saranno determinati a maggioranza dei voti, con voti espressi nella stessa percentuale dei contributi in conto capitale.
Articolo X | Contabilità |
I libri contabili delle transazioni della società di persone devono essere conservati e possono essere consultati dai partner in ogni momento nella sede di attività della società. Ciascun partner dovrà segnalare tempestivamente e accuratamente tutte le transazioni relative all'attività di partnership.
Articolo XI | Libri |
I libri contabili della partnership saranno conservati presso la sede principale della partnership e saranno a completa disposizione di tutti i partner. I libri contabili saranno conservati in base all'anno fiscale, a partire dal 1 di Gennaio, fino al 1 di Dicembre, e saranno chiusi e bilanciati alla fine di ogni anno fiscale. Alla data di chiusura deve essere effettuato un audit.
Articolo XII | Nuovi partner |
L'accordo di partenariato può essere modificato per includere nuovi partner previo voto scritto e unanime di tutti i partner. Il nome dell'Associazione può essere modificato se un nuovo Partner viene aggiunto all'Associazione previo voto scritto e unanime di tutti i Partner attuali.
Articolo XIII | Management |
Ciascun Partner avrà il diritto di gestire gli affari della società nel corso ordinario dell'attività. Tuttavia, nessun partner può:
a.) Confessare il giudizio contro la partnership;
b.) Prendere in prestito sul credito utilizzando il nome dell'Associazione, prendere in prestito a credito dall'Associazione o garantire i debiti di altri utilizzando il credito dell'Associazione senza il consenso dei Partner;
c.) Trasmettere sostanzialmente tutti i beni della partnership senza previa approvazione a maggioranza.
Un comitato di gestione sarà eletto a maggioranza dei voti dei soci che condurranno gli affari della società di persone e avrà l'autorità, con il suo voto di maggioranza, di gestire tutti gli affari della società, diversi da quelli specificamente forniti esclusivamente ai soci .
Article XIV | Risoluzione |
Questa associazione terminerà in caso di morte, fallimento o incompetenza di qualsiasi partner. In tal caso in cui esistono più di due partner nella partnership, i restanti partner agiranno come amministratori per conto dell'ex partner e concluderanno prontamente gli affari della partnership a meno che i restanti partner non convengano che continueranno l'attività della partnership. .
Articolo XV | Morte |
Il / i Partner / i avrà il diritto di acquistare in primo luogo l'interesse del defunto nella società di persone dagli eredi e / o aventi causa del Partner, o di terminare e liquidare l'attività della società. Il partner deve notificare un avviso scritto all'esecutore, amministratore, cessionario o eredi legali conosciuti del defunto all'ultimo indirizzo noto di tale erede per l'intenzione di acquistare l'interesse del defunto nella partnership.
Il prezzo di acquisto dell'interesse del defunto nella società di persone sarà l'importo del capitale di quest'ultimo al momento della morte del defunto più il conto dei redditi del defunto alla fine dell'anno fiscale precedente, oltre ai profitti della società e le detrazioni perdite di società per l'inizio dell'anno fiscale dell'incidente di morte fino alla fine del mese solare in cui si è verificato il decesso.
Non si terrà conto dell'avviamento, del nome commerciale, dei brevetti o di altri beni immateriali, a meno che tali beni siano stati riflessi sui libri sociali immediatamente prima della morte del defunto; ma il superstite avrà comunque il diritto di utilizzare il nome commerciale della società di persone. Salvo quanto qui diversamente indicato, la procedura per la liquidazione e la distribuzione dei beni dell'attività di partnership sarà la stessa indicata nella sezione relativa alla Risoluzione volontaria.
Article XVI | Risoluzione volontaria |
Con l'accordo di tutti i soci, l'Associazione può essere sciolta. In tal caso i partner procederanno con ragionevole tempestività alla liquidazione dell'attività della partnership. I beni dell'attività di partnership devono essere preferiti:
1) | Pagamento di tutte le società di persone a dazi, tasse e onorari allo Stato e per provvedere al pagamento di passività, liquidando altre spese e obbligazioni; |
2) | Equalizzare i conti dei redditi dei soci; |
3.) | Scaricare il saldo dei conti dei redditi dei soci; |
4.) | Equalizzare i conti del capitale dei soci; e |
5.) | Scaricare il saldo dei conti del capitale dei soci. |
Articolo XVII | Recesso volontario |
Qualsiasi Partner avrà il diritto di recedere volontariamente dall'Associazione in qualsiasi momento inviando una notifica scritta all'Associazione 90 (novanta) giorni prima dell'efficacia. Tale recesso comporterà lo scioglimento dell'Associazione.
Un partner dissociato eserciterà il diritto di recesso solo in buona fede e agirà per ridurre al minimo qualsiasi danno presente o futuro arrecato all'Associazione a seguito del ritiro.
Articolo XVIII | Recesso involontario |
Gli eventi che comportano il ritiro involontario di un Partner dall'Associazione includeranno ma non saranno limitati a: morte, incapacità mentale, disabilità che impedisce una ragionevole partecipazione all'Associazione, incompetenza, violazione dei doveri fiduciari, condanna penale, espulsione, per effetto di legge, oppure ci si può ragionevolmente aspettare che tale atto od omissione danneggi la reputazione aziendale o sociale dell'Associazione.
Il recesso involontario di un Partner comporterà lo scioglimento dell'Associazione.
Un fiduciario in fallimento o una terza parte simile che possa acquisire l'interesse del partner dissociato nella partnership acquisirà solo i diritti e gli interessi economici di tale partner. Nessun altro diritto sarà acquisito dal Trustee e l'acquisizione dei diritti economici e degli interessi dell'interesse del partner dissociato non costituisce ammissione all'Associazione. Il trustee non avrà interessi di voto, né eserciterà in alcuna parte della gestione nella partnership.
Articolo XIX | Scioglimento del partenariato |
Laddove lo scioglimento di un partner per qualsiasi motivo comporti lo scioglimento dell'Associazione, l'Associazione procederà in modo ragionevole e tempestivo allo scioglimento dell'Associazione, pagando tutti i debiti e gli obblighi prima di qualsiasi distribuzione dei fondi rimanenti . La valutazione e la distribuzione saranno determinate come descritto nella sezione Valutazione degli interessi del presente Contratto.
I restanti Partner conservano il diritto di chiedere il risarcimento dei danni a un Partner dissociato laddove la dissociazione derivi da un atto doloso o criminale da parte del Partner dissociato o laddove il Partner dissociato avesse violato il proprio dovere fiduciario nei confronti dell'Associazione come previsto nel presente Contratto o avesse agito un modo che potrebbe essere ragionevolmente previsto per arrecare danno, danneggiare o diffamare la reputazione dell'Associazione.
Articolo XX | Forza maggiore |
Un Partner sarà esente da responsabilità nei confronti dell'Associazione laddove al Partner sia impedito di eseguire i propri obblighi ai sensi del presente Accordo in tutto o in parte a causa di forza maggiore, e laddove il Partner abbia comunicato la circostanza di detto evento con la dovuta diligenza a tutti e a tutti. altri Partner e intrapreso qualsiasi azione appropriata per mitigare tale evento.
Articolo XXI | Arbitrato |
Controversie, reclami o controversie derivanti da o relativi al presente Accordo, o la violazione dello stesso, condotte in modo confidenziale e saranno risolte mediante arbitrato in conformità con le regole, quindi, dell'Associazione americana di arbitrato.
Qualsiasi decisione o lodo derivante dal procedimento arbitrale dovrà essere in forma scritta e dovrà fornire una spiegazione di tutte le conclusioni di diritto e di fatto e dovrà includere la valutazione dei costi, delle spese e delle ragionevoli spese legali. Qualsiasi arbitrato di questo tipo sarà condotto da un arbitro concordato dai partner e includerà una registrazione scritta dell'udienza arbitrale. I partner si riservano il diritto di opporsi a qualsiasi individuo che debba essere impiegato o affiliato a un'organizzazione o entità concorrente. Un lodo arbitrale vincolante tra le parti.
Articolo XXII | Dovere di lealtà |
I Partner non devono impegnarsi in nessun'altra attività o transazione, direttamente o indirettamente, che possa essere in concorrenza con l'attività dell'Associazione o che sarebbe in diretto conflitto di interessi dell'Associazione senza il consenso scritto di tutti i restanti Partner.
Ciascun Partner riconosce e accetta che qualsiasi attività, impresa o transazione con qualsiasi apparenza di conflitto di interessi deve essere completamente divulgata a tutti gli altri Partner. Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini di questa clausola sarà trattato di conseguenza dai restanti Partner.
I Partner sono indennizzati in relazione a perdite, danni, costi, responsabilità e tutte le altre spese che possono sorgere a causa della violazione della clausola "Dovere di lealtà" e saranno a carico del partner solo in violazione di questo tenore.
Article XXIII | Atti proibiti |
(a) Un Partner non può e non può compiere alcun atto in violazione del presente Accordo.
(b) Nessun Partner può consentire, intenzionalmente o meno, l'assegnazione dell'autorità espressa, implicita o apparente a una terza parte che non sia un Partner dell'Associazione.
(c) Nessun Partner può ipotecare, cedere, gravare o addebitare l'interesse di tale Partner nell'Associazione (o in qualsiasi proprietà, attività o attività dell'Associazione) senza il previo consenso scritto degli altri Partner.
(d) Nessun Socio può compiere un atto che renda impossibile lo svolgimento dell'attività ordinaria dell'Associazione.
(e) Nessun partner può confessare una sentenza contro l'Associazione.
(f) Nessun Partner può divulgare a qualsiasi persona, o utilizzare in alcun modo, informazioni riservate dell'Associazione o dell'attività dell'Associazione, ad eccezione dello svolgimento dell'attività dell'Associazione.
(g) Nessun Partner avrà il diritto o l'autorità di vincolare o obbligare l'Associazione in qualsiasi misura in relazione a qualsiasi questione al di fuori dello scopo previsto dell'Associazione.
(h) Nessun partner può nominare o licenziare dipendenti, appaltatori o agenti se non previo consenso scritto degli altri partner.
(i) Nessun partner può prestare denaro dell'Associazione o fornire credito per conto dell'Associazione, senza il previo consenso scritto degli altri Partner.
(j) Nessun Partner può dare alcuna garanzia o promessa per il pagamento di denaro da parte dell'Associazione, salvo nel normale svolgimento dell'attività dell'Associazione o con il previo consenso scritto degli altri Partner.
(k) Qualsiasi violazione degli Atti proibiti di cui sopra sarà considerata un ritiro involontario del Partner offensivo e potrà essere trattata di conseguenza dai Partner rimanenti.
(l) I Partner si indennizzano a vicenda e si mantengono indennizzati a vicenda, in relazione a qualsiasi perdita, danno, costo, spesa e responsabilità che possa derivare da una violazione della presente clausola "Atti proibiti".
Articolo XXIV | La valuta |
Gli importi finanziari di denaro descritti nel presente Contratto sono in euro se non diversamente specificato.
Articolo XXV | Disposizioni varie |
(a) Il tempo è essenziale nel presente Accordo.
(b) Il presente Contratto può essere eseguito in una o più copie, ciascuna delle quali sarà considerata un originale e tutte insieme costituiranno uno e lo stesso documento.
(c) Qualora un qualsiasi termine, patto, condizione o disposizione del presente Contratto sia ritenuto non valido, nullo o inapplicabile da un tribunale della giurisdizione competente, lo stesso si applicherà solo alla disposizione in questione e le restanti disposizioni rimarranno valide e applicabile. È intenzione delle Parti che tale disposizione venga ridotta dal campo di applicazione della Corte solo nella misura ritenuta necessaria da tale Corte per rendere la disposizione ragionevole e applicabile e il resto delle disposizioni del presente Accordo non sarà in alcun modo influenzato, compromesso, o invalidato di conseguenza. Se un tribunale rifiuta di modificare il presente Accordo come previsto nel presente documento, l'invalidità o inapplicabilità di qualsiasi disposizione del presente Accordo non pregiudica la validità o l'applicabilità dei restanti termini e disposizioni, che devono essere applicati come se il termine o la disposizione incriminata non fosse stata inclusi nel presente Contratto.
(d) Il presente Accordo contiene l'intero accordo tra le Parti. Tutti i negoziati e le intese sono stati inclusi nel presente Accordo. Dichiarazioni o dichiarazioni che possono essere state fatte da qualsiasi Parte del presente Accordo nelle fasi di negoziazione del presente Accordo possono in qualche modo essere incoerenti con questo Accordo scritto finale. Tutte queste dichiarazioni sono dichiarate prive di valore nel presente Contratto. Solo i termini scritti del presente Contratto vincoleranno le Parti.
(e) Il presente Contratto ha validità ed è vincolante per i successori, cessionari, esecutori, amministratori, beneficiari e rappresentanti dei Partner.
(f) Il presente Accordo non può essere modificato in tutto o in parte senza il consenso scritto unanime di tutti i Partner.
(g) Tutti i diritti, i rimedi e i vantaggi forniti dal presente Contratto saranno cumulativi e non saranno esclusivi di altri diritti, rimedi e vantaggi consentiti dalla legge.
(h) Qualsiasi avviso da fornire ai sensi del presente Accordo dovrà essere in forma scritta e sarà inviato tramite posta prioritaria o aerea all'indirizzo della Parte interessata indicato all'inizio del presente Accordo. Gli avvisi inviati come sopra si considerano ricevuti 3 giorni lavorativi dopo il giorno di spedizione (nel caso di posta prioritaria interna), o 7 giorni lavorativi dopo la data di spedizione (nel caso di posta aerea). Per provare l'invio di un avviso sarà sufficiente provare che l'avviso è stato lasciato o che la busta contenente l'avviso è stata correttamente indirizzata e affissa, a seconda dei casi.
(i) L'incapacità di una delle parti di insistere sulla stretta osservanza e sull'adempimento di uno qualsiasi dei termini, condizioni e patti del presente documento non sarà considerata come rinuncia o rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio che detta parte potrebbe avere, né dovrà può essere interpretato come una rinuncia a qualsiasi successiva violazione o inadempienza dei termini, delle condizioni e dei patti qui contenuti, ma gli stessi continueranno ad essere in pieno vigore ed effetto. Nessuna rinuncia da parte di alcuna parte sarà considerata fatta se non espressa per iscritto e debitamente firmata dalla parte che rinuncia.
In fede di che le parti hanno firmato il presente Accordo.
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